PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

          a) l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, al fine di razionalizzare la legislazione in materia di aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, di sequestro, confisca, amministrazione e destinazione dei beni delle medesime organizzazioni, nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, raccordandola alle previsioni della normativa emanata in materia dall'Unione europea, anche prevedendo l'adozione delle necessarie disposizioni attuative;

          b) la previsione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico;

          c) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

          d) la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;

 

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          e) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «Agenzia nazionale», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, della Direzione nazionale antimafia, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni;

          f) l'istituzione, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto;

          g) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

          h) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

              1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati

 

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a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

              2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

              3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

              4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

              5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

              6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 1, si ispirano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati

 

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o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità provinciale e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

          b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

          c) l'agenzia provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

          d) l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

              1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

              2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

              3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

 

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              4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

          e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

              1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

              2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

              3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

              4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero

 

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capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

              5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

              6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

              7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

          f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

          g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività

 

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produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

          h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

          i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

          l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

              1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

              2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

 

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              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

          m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Interventi correttivi).

      1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'azione di prevenzione è obbligatoria e si esercita d'ufficio, secondo le disposizioni del presente articolo, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

          b) le disposizioni concernenti le misure di prevenzione si applicano anche nei confronti degli indiziati: di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o alle associazioni previste all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; dei reati di cui agli articoli 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie prevista dal secondo comma,

 

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648-bis e 648-ter del codice penale, e all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero di taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; di taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie prevista dal comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; di taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi previsti dall'articolo 295, secondo comma, e nei casi previsti dall'articolo 291-ter, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio, 1973, n. 43; di taluno degli altri reati indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          c) attribuzione, oltre che al questore e al procuratore della Repubblica competenti, al procuratore distrettuale antimafia del potere di proposta della misura di prevenzione personale, che è esercitato in relazione ai reati per i quali egli può svolgere indagini ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          d) estensione al procuratore distrettuale antimafia, oltre che al questore e al procuratore della Repubblica competenti, e al Procuratore nazionale antimafia del potere di proposta della misure di prevenzione patrimoniali;

          e) previsione dell'obbligo, in capo al Procuratore nazionale antimafia e al procuratore distrettuale antimafia, di esercitare d'intesa i poteri loro attribuiti ai sensi della lettera d);

          f) previsione che le sentenze emesse nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale non impediscono l'applicazione di misure di prevenzione di tipo patrimoniale, né interferiscono con la loro esecuzione; previsione che le sentenze di assoluzione non escludono la sussistenza dei presupposti

 

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per l'applicazione o il mantenimento della misura di prevenzione;

          g) estensione dell'applicazione della disciplina vigente in materia di videoconferenza al procedimento di prevenzione;

          h) previsione di disposizioni che regolano tempi, casi, modalità e limiti di utilizzazione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ai fini della ricerca dei patrimoni illeciti e per l'individuazione degli intestatari fittizi degli stessi;

          i) possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione;

          l) possibilità, nei casi indicati alla lettera i), di integrare le misure di prevenzione patrimoniali in relazione ai beni successivamente individuati;

          m) abrogazione della previsione di cui all'articolo 2-ter, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui subordina l'efficacia della confisca emessa nel procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale in corso, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale;

          n) previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari;

          o) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti

 

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pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

              1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

              2) adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

              3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

              4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

              5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

 

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              6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

              7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporne l'acquisizione e una diversa destinazione;

              8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

          p) la regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniali, con prevalenza di queste ultime e con fissazione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede, in conformità ai seguenti criteri:

              1) la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità;

              2) se ricorrono le condizioni indicate al numero 1), la confisca non pregiudica altresì:

                  2.1) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono

 

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intervenuti nell'esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

                  2.2) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente al loro soddisfacimento;

                  2.3) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore al sequestro;

              3) colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve, altresì, provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve, altresì, provare il rapporto che ne legittima il possesso;

              4) fermo il disposto dell'articolo 2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate al numero 1) della presente lettera, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto sia stato trascritto prima del sequestro e vi sia congruità tra le prestazioni;

              5) se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario; sui beni del proposto non concorrono i creditori del terzo intestatario formale;

          q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.